In generale si pensa che non si possa ritrarre una persona senza il suo consenso.
Ci sono invece casi che non occorre il permesso.
Ecco cosa dice la Legge 22 aprile 1941 n° 633 :
Art. 97. Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritratta.
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