giovedì 7 gennaio 2016

LA COSTITUZIONE ITALIANA. Articoli dal 134 al 139 e disposizioni transitorie e finali


TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I - LA CORTE COSTITUZIONALE.

ART. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

ART. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.


ART. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con la legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE.
LEGGI COSTITUZIONALI.

ART. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.


II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella dell'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le  norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo  nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.


VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni  centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazioni dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

 IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.


XII
E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII
L'Assemblea Costituente  sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. 
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.


Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA

Controfirmano
Il Presidente dell'Assemblea Costituente:
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI

Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI







OGGETTI. Forbici




ORAT.S.GIOVANNI B. DI TRESCORE B. Esper. in Ecuador. Ilaria


ESPERIENZA MISSIONARIA A QUITO

"Sai che chi si ferma è perduto, ma si perde tutto chi non si ferma mai".
Questa frase di Niccolò Fabi rappresenta un po' quello che è stato per me questo 2014.
Infatti, quello che sta ormai per concludersi è stato un anno speciale, ricco di emozioni, ma anche di ostacoli da superare, che ha visto il realizzarsi di un mio grande desiderio, grazie al quale ho iniziato a vedere la vita con occhi diversi, a rendermi conto di quanto sono fortunata ad avere accanto una famiglia come la mia, che mi sostiene in  qualsiasi decisione io prenda, ad avere un tetto dove dormire, ad essere curata quando sono malata, ad avere almeno tre pasti al giorno, ad avere degli amici, a possedere, in quanto donna, gli stessi diritti di un uomo...
E se ora ho preso la piena consapevolezza di tutto ciò è anche e soprattutto grazie all'esperienza di volontariato fatta a Quito, capitale dell'Ecuador, l'inverso passato.
Il 22 marzo 2014, quello che fino a poco tempo prima era solo un grande, grandissimo sogno, finalmente, è diventato realtà. Sola, sono partita e finalmente, dopo ben quattordici ore di volo sono arrivata a Quito dove mi aspettava un amico di famiglia, italiano, che ormai vive lì da tantissimi anni e che, insieme alla sua famiglia, mi ha ospitato per tre mesi nella loro casa, permettendomi di entrare a contatto non solo con la cultura ecuadoregna (molto diversa dalla nostra), ma anche con la realtà della mensa che lui e la moglie hanno aperto ben venti anni fa!
Tre volte alla settimana, infatti, mi recavo alla mensa, situata nel quartiere più povero e malfamato di Quito, chiamato "Lucha de los pobres" (=lotta dei poveri).
Questo servizio che Giorgio e Sonia hanno creato, è nato con lo scopo di poter dare un pasto a tutti quei bambini che, a causa delle disastrose condizioni sia famigliari che economiche, non potrebbero permetterselo.
Inoltre, col passare degli anni, il servizio si è evoluto e oggi i bambini che lo frequentano non solo ricevono un pasto caldo, ma anche un aiuto nei compiti.
Durante la mia permanenza ho potuto vedere come questo servizio è importantissimo per questi bambini perché permette loro anche di passare il pomeriggio insieme ai loro coetanei, evitando il rischio di vivere in strada a contatto con sporcizia, alcool e droghe.
I bambini che frequentano la mensa infatti, vanno dai 3 ai 12 anni e hanno alle spalle situazioni famigliari che neanche possiamo immaginarci!
Il mio compito era semplicemente quello di stare con i bambini, farli giocare, divertire, mangiare insieme a loro, aiutarli nei compiti, ascoltarli..insomma, contribuire a dar loro l'infanzia e, in generale, la vita che si meritano!
Sono partita con il desiderio di dare loro il mio contributo, sebbene piccolo, ma in realtà, alla fine di questa incredibile esperienza chi ha ricevuto e imparato di più sono stata proprio io!
Eh sì perché, se prima ero fortunata, ora lo sono ancora di più perché non ho "solo" incontrato e conosciuto delle persone meravigliose ma ho trovato una seconda famiglia, un'altra piccola grande famiglia!
E anche se ora sono rientrata alla mia prima casa, non potrò mai dimenticare i loro sorrisi, abbracci e soprattutto la gran voglia di vivere che li contraddistingue!

                                                Ilaria

ecco alcune foto:
















PARR. S. GIORGIO M. DI ZANDOBBIO. Una Chiesa inquieta e lieta


FONTE: "Missionari Saveriani" 2015 Dicembre n° 10.
Articolo: "Una chiesa inquieta e lieta" di p. Marcello Storgato, sx.

UNA CHIESA INQUIETA E LIETA
Il desiderio di papa Francesco per l'Italia

Ancora una volta, invitato speciale, papa Francesco ha parlato alla nostra chiesa in Italia. Un discorso ben preparato, evidentemente, con poche improvvisazioni... a braccio, come invece è solito fare. L'occasione è stato il solenne convegno ecclesiale, svolto a Firenze dal 9 al 13 novembre 2015, cui hanno partecipato 2.200 persone: vescovi e preti, religiosi e religiose, laici e laiche da ogni parte d'Italia.


Il titolo, alti-sonante, "In Gesù Cristo il nuovo umanesimo", è stato affrontato dai partecipanti accomodati attorno a 200 tavoli, percorrendo cinque vie: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Questi percorsi sono poi confluiti nella piazza dell'assemblea, che ha ascoltato le "lunghe sintesi" compilate dai segretari.
E' stato utilizzato il "metodo sinodale": una parola non facile da capire né facilmente spiegabile. In concreto, si tratta di ascoltare, pazientare, aprirsi, lavorare insieme; insomma, un metodo di stile "democratico", che prende in conto i pareri e le esperienze della gente.

Il papa era atteso. Non per dire una parola conclusiva né per fare ...una predica, come generalmente accade in questi convegni, ma quasi per dare il tono, già al secondo giorno (10 nov.) del convegno. Ed è entrato subito in gioco, a gamba tesa: "Non voglio disegnare in astratto un "nuovo umanesimo", una certa idea dell'uomo, ma presentare il Volto di Gesù; lasciamoci guardare da lui, facciamoci inquietare sempre dalla sua domanda, "Voi, chi dite che io sia?".
Cosa vediamo guardando il suo Volto? Il Volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E quel volto ci guarda...Se non ci abbassiamo non potremo vedere il suo Volto e non capiremo nulla dell'umanesimo cristiano, e le nostre parole saranno belle, colte, raffinate, ma non saranno parole di fede. Saranno parole che risuonano a vuoto".

A metà discorso, papa Francesco entra nel vivo del colloquio: "Ma allora, cosa dobbiamo fare? - direte voi. Che cosa ci sta chiedendo il papa?". E il papa rilancia la domanda alla chiesa in Italia: "Spetta a voi decidere: popolo e pastori insieme. Io semplicemente vi invito ad alzare il capo e a contemplare quel Volto: Che cosa ci dice Gesù?".
Ma alla fine, papa Francesco sembra riprendere il volo e lancia la sua provocazione: "Mi piace una chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati e agli imperfetti. Desidero una chiesa lieta con il volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa chiesa, credete in essa, innovate con libertà...

Vi do un'indicazione  per i prossimi anni: in ogni comunità, parrocchia e diocesi, approfondite la Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e attuare le sue disposizioni. Mettetevi in movimento e siate creativi!".
E al card. Bagnasco con resta che ripetere: "Riprendiamo in mano la Evangelii gaudium e lasciamoci guardare da Gesù!"



DON CAMILLO. Auguri di buon anno




L'anno nuovo porti a tutti
del lavoro buoni frutti

Ma se ancor la carestia
ci accompagna sulla via

Non perdiamo mai di vista 
del creato il grande artista

Auguri di Buon Anno
d. Camillo

mercoledì 30 dicembre 2015

VIVERE INSIEME. Ultimo post del 2015


Questo è l'ultimo post del 2015.

I post pubblicati dalla nascita del blog (novembre 2013) sono:

                    2013         n°    11
                     2014         "    156
                     2015         "    228.

Come vedete, quest'anno ho pubblicato ben 72 post in più rispetto al 2014 (46% in più).

Un bel balzo in avanti, dovuto alla passione che mi ha preso ancora di più.

Ho aperto nuove rubriche per rendere ancora più interessante il blog.

Ultimamente ho difficoltà a trovare foto per le rubriche COME ERAVAMO.

Forza Zandobbiesi!!!! Se avete delle foto, condividete la loro bellezza con tutti: non lasciatele dimenticate in un cassetto. 
E non abbiate timore a contattarmi: credo di essere una persona aperta al dialogo e anche disponibile ad accettare dei consigli.