martedì 14 aprile 2026

COMUNE DI ZANDOBBIO. Ordinanza divieto assoluto di accensione fuochi

 



FONTE: albo pretorio

Numero pubblicazione
250
Anno pubblicazione
2026
Mittente
COMUNE DI ZANDOBBIO 
Tipo atto
Ordinanza
Oggetto


O R D I N A 

1) Il DIVIETO di accendere fuochi su tutto il territorio comunale; 

2) Il DIVIETO di mettere in atto qualsiasi tipo di attività che possa creare pericolo di innesco di incendi nel territorio boscato, in particolare: - Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri; - Accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli. Nel caso di manifestazioni pubbliche, queste dovranno essere autorizzate dal Sindaco in deroga alla presente Ordinanza previo obbligo di apprestamento delle idonee misure di prevenzione incendi e l’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e sm.e.i. E’ sempre fatta salva la facoltà dell’Ente di revoca del provvedimento di autorizzazione in considerazione delle reali condizioni ambientali di rischio non valutabili al momento del rilascio del provvedimento stesso (es. vento forte, periodi siccitosi prolungati, condizioni di suolo e di vegetazione in grado di favorire l’innesco e l’espansione di incendi boschivi); 

3) Che il quadro sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni in materia è quello disciplinato a livello statale dagli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p., dal D.Lgs n. 152/06 (artt. 255,256 e 256 bis) e a livello regionale dalla L.R. n. 31/2008 (art. 61 comma 5.1) e che per ogni altra violazione per cui non sia già prevista una specifica sanzione – è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000; 

4) Che le forze pubbliche e i pubblici ufficiali quali agenti di pubblica sicurezza, Carabinieri Forestali, le guardie dei parchi regionali, le guardie boschive comunali, gli agenti di polizia locale, gli agenti della polizia provinciale e le guardie ecologiche volontarie sono incaricate di verificare il rispetto della presente ordinanza e ognuna secondo le proprie competenze, dell’accertamento delle relative violazioni.

ect.






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